Notizie Inarcassa #9 PDF Stampa E-mail

La rivoluzione di Inarcassa richiesta dal Governo per la sostenibilità a 50 anni è ormai alle battute finali.

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Per brevità vi invito a rivedere la mia precedente memoria del 13.2.2012 che delineava la situazione delle Casse private all’indomani dell’art. 24 c.24 del Decreto “Salva Italia “.

Rispetto a quanto era noto al mese di febbraio, il governo ha successivamente acconsentito a tenere in conto anche il rendimento del patrimonio delle Casse ed ha spostato al 30 settembre il termine allora fissato per il 30 giugno 2012.

Proprio per rendersi conto se le Casse nel frattempo “ hanno fatto i compiti a casa “ La Fornero ha convocato per giovedi 26 luglio p.v. tutte le Casse private per verificare lo stato dei progetti di riforma di ciascuna e tirare eventualmente alcune orecchie.

In sintesi, le future pensioni cesseranno di essere calcolate con il metodo retributivo, molto generosa e sostenibile solo in condizioni di continua espansione dell’economia generale . Saranno invece determinate esclusivamente sulla base del montante di tutti i contributi che ciascuno avrà versato nella propria carriera professionale, che gli sarà restituito con una certa maggiorazione di interessi.

E’ facile capire che in teoria questo metodo, che in forme più o meno simili è già applicato a sistemi previdenziali di paesi più avanti di noi, è sostenibile all’infinito.

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Venendo ora allo specifico di Inarcassa, vi riassumo di seguito la situazione delle modifiche normative come sono ad oggi state deliberate e che purtroppo non riesco a contenere in un documento più breve.

Ricordo in premessa che in alternativa alle modifiche studiate all’interno di Inarcassa, un gruppo di Delegati aveva diffuso nei mesi scorsi in alcune parti d’Italia tra le quali anche in Piemonte, una proposta definita “SalvaInarcassa”. La proposta è stata presentata all’assemblea dell’ultimo CND del 18-20 luglio scorsi con un documento dal contenuto solo qualitativo, ma anche a questo livello si è dimostrata improponibile per carenze concettuali, applicative e fiscali. La proposta di mantenerla in vita in attesa di poterla correggere ed eventualmente integrarla con l’articolato già preparato dagli uffici è stata respinta a larga maggioranza dal CND.

Già a novembre 2011, quindi prima della richiesta del Governo, si era deliberato di dividere lo Statuto vigente in due parti; la prima da continuare a definire come Statuto e che comprende le caratteristiche ed i principi fondamentali, e una seconda da chiamarsi Regolamento Generale di Previdenza, dal contenuto operativo. Il Regolamento così ottenuto, deliberato con leggere modifiche dal CND del 25.5.2012, è stato con grande tempestività approvato dai Ministeri il 5.6.2012, mentre lo Statuto nella versione conseguentemente ridotta lo sarà in tempi più lunghi.

Al termine dell’ultimo CND di venerdi 20 luglio 2012, e dopo lunghe discussioni in diverse assemblee dei Delegati, è stato deliberato il nuovo Regolamento 2012 che recepisce la nuova filosofia indicata dal Governo e che sarà quello che , dopo l’approvazione, regolerà tutti i meccanismi di iscrizione, contribuzione e prestazioni pensionistiche della futura Inarcassa.

Sintetizzo di seguito quindi le più importanti innovazioni, che stanno nella strategia di sostenibilità a 50 anni da perseguire con il nuovo meccanismo contributivo e che verosimilmente andranno in vigore dal 1.1.2013 se il nuovo regolamento sarà approvato entro quest’anno. Tutte le date che vengono di seguito indicate si basano su questa ipotesi

1.      Il contributo soggettivo resta al 14,5% del reddito fino a 120.000 €, senza più la quota del 3% per i (fortunati che avranno ) redditi superiori. Il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.250, ridotto al 50 % per i pensionati (che ora non lo pagavano)

2.      Rimangono le agevolazioni per i giovani sotto i 35 anni e per i primi 5 anni di iscrizione. Costoro avranno facoltà di integrare, dopo 25 anni di iscrizione, le contribuzioni risparmiate e godranno comunque di una pari contribuzione figurativa al loro montante riconosciuta da Inarcassa

3.      Il contributo integrativo resta invariato. Per le società di professionisti l’obbligo è a carico del singolo associato. Resta il contributo minimo annuale elevato a 660 € , ridotto al 50% per i pensionati. Il contributo integrativo è dovuto anche nelle prestazioni tra ingegneri e architetti.

4.      Come per il soggettivo, anche per l’integrativo restano le agevolazioni per i giovani, con la stessa facoltà di integrazione dopo 25 anni e della contribuzione fittizia data da Inarcassa, a condizione di non superare il reddito per le agevolazioni, che per il 2012 è di € 43.750.

5.      A partire dal 2013 e per 2 anni sarà richiesto un contributo di solidarietà improduttivo a carico dei pensionati attivi e non, ad esclusioni delle pensioni di inabilità, invalidità, reversibilità ed indiretta.

6.      La pensione di vecchiaia come è oggi conosciuta resta in vigore fino al 31.12.2012, così pure quelle di invalidità, inabilità e indirette maturate fino al la stessa data. Dal 1.1.2013 la pensione di vecchiaia sarà sostituita da una nuova forma detta di vecchiaia unificata.

7.      Dal 1.1.2013 la pensione di anzianità sarà abolita e sostituita da quella di vecchiaia unificata. Sarà ancora riconosciuta a chi al 31.12.2012 avrà 58 anni si età e 35 anni di iscrizione e quota 97 e 98 rispettivamente al 1.1.2011 e al 1.1.2013. Le domande dovranno essere presentate entro il 1.1.2014. Sarà anche riconosciuta a chi al 5.3.2010 aveva 55 anni e 30 anni di iscrizione.  Saranno ovviamente ancora riconosciute quelle la cui domanda è in corso di istruttoria. Per tutti rimane l’obbligo di cancellazione dall’Ordine.

8.      La pensione contributiva come ad oggi conosciuta e che riguarda principalmente coloro che al 65° anno di età non hanno raggiunto i 30 anni di iscrizione, cesserà di esistere dal 31.12.2012 e sarà sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata  dal 1.1.2013 . I requisiti oggi in vigore per questo tipo di pensione potranno essere maturati entro 5 anni dal 2012 ossia il 2017 e la domanda presentata entro il 2018.

9.      Dal 1.1.2013 andrà in vigore la pensione di vecchiaia unificata che sarà riconosciuta a chi avrà 65 anni e 30 di iscrizione (come già adesso ). Si prescinde dai 30 anni di iscrizione se si avranno  almeno 70 anni di età. L’età anagrafica sarà elevata a scatti di 3 mesi fino a raggiungere i 66 anni entro il 2015, mentre l’anzianità di iscrizione sarà elevata a scatti di 6 mesi fino a raggiungere i 35 anni nel 2022.

10.  La pensione di vecchiaia unificata sarà composta da una quota calcolata con il metodo retributivo per le anzianità maturate al 31.12.2012 e con il metodo contributivo per le anzianità maturate dopo (criterio del pro quota ). Potrà essere richiesta l’erogazione anticipata all’età di 63 anni, con decurtazioni.

11.  La quota calcolata con il metodo contributivo terrà conto anche dell’apporto di parte del contributo integrativo (il 4% sulle fatture ) che ciascun iscritto potrà utilizzare per incrementare il proprio montante ( criterio di retrocessione), in misura maggiore per i giovani e molto minore progressivamente per gli altri, ciò per contribuire all’equità tra generazioni.

12.  La pensione minima comunque erogabile non sarà inferiore a circa 10.000 €/anno, con alcune limitazioni derivanti sia dai redditi professionali dichiarati in anni precedenti, dai redditi complessivi del nucleo famigliare, e a titolari di particolari prestazioni.

13.  Resta sostanzialmente invariata la pensione di inabilità, con alcune correzioni per gli anni di anzianità con il retributivo. Non sarà più riconosciuta se l’inabilità è già coperta da pensione di altro ente

14.  Resta pure sostanzialmente invariata la pensione di invalidità. Non sarà più riconosciuta se l’inabilità è già coperta da pensione di altro ente e potrà essere sospesa se si supera un certo valore del reddito professionale.

15.  Anche la pensione di reversibilità rimane, e senza importati modifiche. Tra queste ci sarà la limitazione dovuta all’età troppo avanzata del matrimonio ed alla differenza di età eccessiva del superstite rispetto al defunto.

Si tratta, come vedete, di un sostanziale cambiamento e per molti aspetti anche di una maggiore complicazione normativa che dovrà essere esaminata con tutti gli iscritti più in dettaglio dopo l’approvazione ministeriale sia dello Statuto che del Regolamento 2012 . Nel frattempo sul sito dell’Ordine potrete avere l’anticipazione del Regolamento 2012 testo che potrebbe a breve essere anche postato sul sito di Inarcassa

Alessandria 23.07.2012

Sandro ROTA

Delegato Inarcassa

 

 

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