| Sentenza consiglio di stato del 31-03-2011 n. 1965. |
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| Martedì 28 Giugno 2011 11:30 | |||
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Il CNI ha trasmesso la Sentenza in oggetto in tema di competenze professionali di Ingegneri ed Architetti, che ha visto accolte le rivendicazioni delle rappresentanze istituzionali degli Ingegneri.
Un Iscritto, appoggiato dal suo Ordine provinciale di Novara e dall'intervento ad adiuvandum del Consiglio Nazionale Ingegneri, aveva presentato ricorso avverso le previsioni di un bando di concorso di idee a livello nazionale, indetto dal Comune di Oleggio e aperto alla partecipazione dei soli Architetti, avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica e la valorizzazione del centro storico del Comune. Secondo il Consiglio di Stato la gara "non aveva ad oggetto opere di rilevante carattere artistico o il restauro ed il ripristino di edifici vincolati", ma riguardava la riqualificazione ed il recupero funzionale delle vie, della piazza e delle aree attigue al centro storico. Poichè la riqualificazione del centro storico includeva una serie di aspetti del tutto estranei alle competenze che l'Art. 52 del RD n. 2537/1925 riserva agli Architetti, il Giudice d'Appello ha dichiarato l'illegittimità della limitazione ai soli Architetti della partecipazione al bando di gara, con conseguente annullamento del bando stesso.
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