| NOVITA’ IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI - D.P.R. 151/2011 - D.M. 05.08.2011 |
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Martedì 4 ottobre 2011 D.P.R. 151/2011 Il 24/09/11 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Nel regolamento si individuano le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (Allegato I) e si disciplinano le nuove istruttorie, per il deposito/esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe alla luce delle modifiche apportate per le attività produttive dal D.Lgs. 160/2010 e, in generale al procedimento amministrativo, dal novellato articolo 19 della Legge 241/90. Le novità di rilievo sono: - La suddivisione delle attività soggette in tre fasce (A, B, C) con previsione di oneri diversi - La possibilità di richiedere facoltativamente sopralluoghi in corso d’opera oltre a quelli obbligatori all’atto della presentazione della SCIA - La possibilità di richiedere un nulla Osta di fattibilità sulla progettazione preliminare degli insediamenti I procedimenti previsti sono - Art. 3 Valutazione dei progetti (solo per le attività di tipo B e C) - Art. 4 Controlli di prevenzione incendi, da attivarsi mediante presentazione della SCIA al Comando VVF competente, suddiviso in tre tipologie · 4.2 per le attività di tipo A e B a seguito del quale non è previsto i lrilascio del certificato di prevenzione incendi · 4.3 per le attività di tipo C - Art. 5 Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, procedimento che andrà a sostituire l’obbligo di rinnovo del certificato di prevenzione incendi - Art. 7 Deroghe - Art. 8 Nulla osta di fattibilità, facoltativo, relativamente ai progetti di particolare complessità - Art. 9 - Verifiche in corso d'opera, facoltative, qualora di particolare interesse la verifica di parti di insediamento rilevanti e non verificabili ad opere ultimate Viene inoltre richiamato il procedimento di cui al DPR 160/2010 per le attività di competenza dei SUAP, specificando che la documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto deve essere completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento. In attesa dell’emanazione del nuovo decreto DM 04/05/98, e dei nuovi modelli per la certificazione di strutture e impianti, viene richiamata l’applicazione delle vigenti modalità di presentazione delle istanze. Ulteriori note di approfondimento, attività informative e formative (compresi i corsi di aggiornamento/formazione professionisti ex D.M. 5 agosto 2011 – si veda nel seguito) saranno comunicate non appena completato il quadro normativo disciplinante la materia.
D.M. 05.08.2011 E’ stato recentemente pubblicato il D.M. 05.08.2011 (G.U. n. 198 del 26.08.2011), concernente la revisione delle procedure di iscrizione dei tecnici agli elenchi del Ministero dell’Interno ai fini della abilitazione degli stessi alla sottoscrizione delle certificazioni per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ed anche, ora, alla predisposizione dei progetti elaborati col metodo dell’”approccio ingegneristico”. Si tratta dei cosiddetti “certificatori antincendio”, cioè di quei tecnici abilitati per legge a sottoscrivere, nell’ambito della richiesta del certificato di prevenzione incendi, la verifica della classe di resistenza di una parete tagliafuoco, la corretta installazione di un impianto antincendio, e cosi via. In attesa del completamento del quadro normativo - come già evidenziato con riferimento al D.P.R. 151/2011 – si riporta qui un richiamo alle novità più significative. Per quanto relativo alle categoria professionali interessate, ora l’iscrizione agli elenchi del ministero dell’interno è consentita a ingegneri, architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, dottori agronomi e dottori forestali, geometri e geometri laureati, periti industriali e periti industriali laureati, agrotecnici ed agrotecnici laureati, periti agrari e periti agrari laureati. E’ stato eliminato il criterio dell’anzianità di iscrizione all’Albo quale requisito, unico o concorrente, per l’iscrizione agli elenchi. In precedenza, come noto, con una certa “anzianità di servizio” era possibile automaticamente essere “riconosciuti” quali esperti di antincendio. Decade quindi la possibilità di iscriversi agli elenchi dei “certificatori” con 10 anni di iscrizione all’albo professionale. Tale modifica vale per le iscrizioni future, essendo salve le iscrizioni in essere. Infine, è previsto l’obbligo dell’aggiornamento periodico per gli iscritti agli elenchi, che dovranno frequentare corsi/seminari di aggiornamento, pari ad almeno 40 ore complessive entro cinque anni dalla data di iscrizione dell’elenco, per i nuovi iscritti, o entro 5 anni da oggi per coloro che sono già iscritti. Ulteriori approfondimenti saranno comunicati a seguito dell’emanazione dei necessari provvedimenti applicativi.
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