CONSIGLIO 23 GIUGNO 2010 PDF Stampa E-mail
Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 21-08-1958, il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale
ivi compresi gli incarichi di collaudo, ha facoltà di essere compensato a norma dell'Art. 13 della Legge 143/49, ovvero di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli Artt. 4 e 6 della stessa tariffa in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.
In caso di disaccordo con il Committente la percentuale di tale conglobamento è demandata al Consiglio dell'Ordine, sempre entro il predetto limite massimo.
Pertanto, il Consiglio - valutata la necessità di procedere ad una revisione dei criteri attualmente utilizzati in sede di taratura parcelle - ha deliberato che, per le parcelle presentate per il parere di congruità relative ad incarichi per committenza privata, a far data dal 01-08-2010, si considererà congrua l'esposizione di oneri accessori entro il massimo individuato secondo i criteri della tabella seguente:

Per lavori svolti entro un raggio di km. 20
dalla residenza e/o domicilio

Per lavori svolti a distanza maggiore
Per prestazioni totali
Tabelle A - E - F
35% 45%
Per prestazioni parziali
voci a) b) c) d) e) f) Tab. B
30% 40%
Per prestazioni parziali
voci g) i) l) Tab. B
40% 55%

Resta ferma la possibilità di esporre percentuali superiori in presenza di adeguate comprovabili motivazioni, rimesse alla valutazione del Consiglio dell'Ordine
 

Elenco PEC

Elenco PEC per le Pubbliche Amministrazioni

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presidente@ingegnerialessandria.it

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